La legge 11 marzo 2026, n. 34, legge annuale sulle piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 2026, in vigore dal 7 aprile 2026), all’art. 8 modifica la legge 30 aprile 1999, n. 130 («Legge 130») per favorire il finanziamento delle imprese attraverso la cartolarizzazione del magazzino (de-stocking): le giacenze diventano collateral e i finanziatori beneficiano della segregazione patrimoniale.
Cosa cambia
- Crediti futuri. La cartolarizzazione sintetica, cioè il finanziamento con trasferimento del rischio dell’art. 7, comma 1, lett. a), si applica ora anche ai crediti futuri, come quelli che deriveranno dalla vendita delle merci.
- Beni mobili non registrati. Le cartolarizzazioni dell’art. 7.2, finora limitate agli immobili e ai beni mobili registrati, riguardano ora i beni mobili «anche registrati», e quindi anche le merci in magazzino.
- Vincolo di destinazione più ampio. Il comma 2-octies dell’art. 7 consente di destinare al soddisfacimento della società di cartolarizzazione non solo i crediti, ma anche i beni da cui originano, i prodotti della loro trasformazione e i beni sostitutivi, con facoltà di costituire un pegno.
- Segregazione tramite veicolo d’appoggio. Gli attivi possono essere ceduti a una società veicolo d’appoggio (art. 7.1, comma 4) anche al di fuori delle cessioni di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari, con eventuale accollo del debito da finanziamento; si applicano i commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies dell’art. 7.1.
Gli effetti operativi
Il patrimonio segregato può comprendere beni e diritti oltre ai crediti, e quindi il magazzino, la cui composizione cambia nel corso del ciclo produttivo. I beni possono essere sostituiti durante l’operazione, secondo lo schema revolving, e l’impresa cedente può restarne asset manager, continuando a gestirli e a venderli.
Perché conta
Per le imprese si apre un canale di accesso al mercato dei capitali per il capitale circolante, alternativo al credito bancario. Per gli investitori, la segregazione patrimoniale, l’insolvency remoteness del veicolo e un collateral reale migliorano il profilo di rischio, anche su portafogli aggregati di più imprese, consorzi o reti.
Da verificare
La riuscita dipende dalla struttura dell’operazione: individuazione e tracciabilità dei beni, criteri di valutazione delle giacenze (deperibilità, obsolescenza), rapporto tra costi e dimensione dell’operazione, coordinamento con i finanziamenti e le garanzie già esistenti sugli stessi beni.
Fonte: legge 11 marzo 2026, n. 34, art. 8, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 23 marzo 2026.
Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce parere su casi specifici.
