Il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, scompone l’art. 2381 c.c. in tre norme e ridisegna i doveri di amministratori delegati, amministratori non esecutivi e organo di controllo delle S.p.A.
È il decreto attuativo della delega dell’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 86 del 14 aprile 2026 (S.O. n. 14). Più che ampliare l’elenco dei doveri, la riforma ne ridefinisce il contenuto: il baricentro si sposta dalla forma della governance alla sua effettività.
In breve
- L’art. 2381 c.c. diventa tre norme: presidente, deleghe, informazione consiliare.
- Le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi non sono delegabili.
- I consiglieri senza deleghe fanno «ragionevole affidamento» sulle informazioni ricevute, ma devono attivarsi di fronte ai segnali d’allarme.
Cosa cambia
- Tre norme al posto di una. Il nuovo art. 2381 disciplina il solo presidente: designazione, convocazione e coordinamento del consiglio, circolazione delle informazioni. Le deleghe passano all’art. 2381-bis, l’informazione consiliare all’art. 2381-ter.
- La crisi non si delega. Tra le attribuzioni non delegabili l’art. 2381-bis include le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., compresi il contenuto della proposta e le condizioni del piano.
- Agire informati. L’art. 2381-ter conferma il dovere di agire in modo informato, affida al presidente la cura di un’informazione adeguata sulle materie all’ordine del giorno e consente a ciascun amministratore di chiedere agli organi delegati informazioni sulla gestione.
- Ragionevole affidamento. Gli amministratori privi di deleghe fanno «ragionevole affidamento» sulle informazioni ricevute in conformità alla legge e allo statuto, anche in relazione alle loro specifiche competenze, salve le leggi speciali (art. 2381-ter, comma 4).
- Gestire è organizzare. Il nuovo art. 2380-bis riconduce alla gestione dell’impresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
- Organo di controllo. L’art. 2396-quinquies, che prende il posto dell’art. 2403, comma 1, estende la vigilanza al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- Responsabilità. L’art. 2392 è coordinato con i nuovi artt. 2381-bis e 2381-ter; il dissenso dell’amministratore va comunicato al presidente dell’organo di controllo.
Gli effetti operativi
Esecutivi: si risponde anche di come si informa
Il ragionevole affidamento dei consiglieri non esecutivi si fonda sull’informazione ricevuta. Ne segue che la qualità dell’informativa dei delegati diventa il punto in cui si concentra la loro responsabilità.
Una rappresentazione incompleta, tardiva o eccessivamente rassicurante altera il processo deliberativo del consiglio. L’amministratore esecutivo risponde non solo di ciò che ha fatto, ma anche di come lo ha fatto sapere.
L’informativa periodica dovrebbe dare conto di:
- evoluzione dei rischi;
- operazioni significative;
- scostamenti dal budget;
- criticità organizzative;
- segnali, anche solo prospettici, di deterioramento della continuità aziendale.
Non esecutivi: la fine della passività
Il ragionevole affidamento non è uno scudo per l’inerzia. È ragionevole l’affidamento su dati completi, coerenti, tempestivi e privi di elementi che ne facciano dubitare.
Di fronte a segnali d’allarme, la diligenza richiede di attivarsi:
- chiedere chiarimenti;
- pretendere approfondimenti;
- sollecitare la discussione;
- se necessario, far verbalizzare il dissenso.
Il riferimento normativo alle «specifiche competenze» rende inoltre plausibile uno standard più severo per il consigliere con professionalità contabile, finanziaria o giuridica.
La linea di demarcazione non passa più tra chi gestisce e chi non gestisce, ma tra chi partecipa consapevolmente al processo decisionale e chi vi assiste.
Organo di controllo: dalla forma alla sostanza
Al sindaco non basta constatare che il consiglio si è riunito e ha deliberato. Deve verificare che sia stato informato correttamente, che le criticità abbiano ricevuto risposta e che le deliberazioni abbiano avuto seguito.
Il dovere si salda con l’art. 25-octies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che impone all’organo di controllo di segnalare per iscritto e in modo motivato all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata della crisi.
La prova del processo decisionale
In un’azione di responsabilità (artt. 2393, 2393-bis e 2394 c.c.) il punto controverso sarà sempre più la ricostruzione del percorso con cui la decisione è maturata, non soltanto il suo esito.
Verbali dettagliati, materiale pre-consiliare, richieste di chiarimento e dissensi documentati diventano il principale strumento difensivo. Una verbalizzazione stereotipata rischia invece di trasformarsi in un punto debole.
Indicazioni operative
- Deleghe. Rivedere contenuto, limiti e obblighi di reporting degli atti di delega ed escluderne le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.
- Informativa periodica. Adottare, d’intesa con l’organo di controllo, un format standard e comparabile nel tempo: rischi assunti, operazioni significative e straordinarie, scostamenti dal budget.
- Verbali. Dare conto dei documenti esaminati, delle domande poste, dei chiarimenti forniti, dei dissensi e delle riserve apposte all’approvazione.
- Coordinamento. Rendere tracciabile la circolazione delle informazioni tra consiglio, organi delegati, organo di controllo, revisore e funzioni di controllo interno, individuando chi presidia la gestione dei rischi.
- Formazione. Prevedere un aggiornamento periodico di consiglieri e sindaci, utile anche sul piano probatorio.
Perché conta
La buona governance smette di essere un elemento accessorio della vita societaria. Diventa condizione per contenere il rischio giuridico di amministratori e sindaci e per proteggere il valore dell’impresa.
Il legislatore non moltiplica i casi di responsabilità, ma esige più consapevolezza, partecipazione e serietà nei processi decisionali: un cambiamento culturale che riguarda le grandi società come quelle medie e piccole.
Da verificare
- S.r.l. L’art. 2475, comma 4, c.c. continua a rinviare all’art. 2381, che ora disciplina il solo presidente: il rinvio va letto, in via interpretativa, come riferito anche agli artt. 2381-bis e 2381-ter. Il Governo ha presentato uno schema di disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 47/2026 (Atto del Governo n. 416): andrà verificato se e come interverrà sul punto.
- Statuti. Per le società non quotate l’adeguamento non è un obbligo generalizzato, ma le clausole che richiamano norme rinumerate o ricollocate vanno verificate una per una.
- Ragionevole affidamento. I confini concreti della nuova regola saranno tracciati dalla giurisprudenza.
Fonte: d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 86 del 14 aprile 2026, S.O. n. 14.
Questo articolo ha carattere informativo e non costituisce parere su casi specifici.
